Assistiamo al proliferare di pseudo intermediari immobiliari per cui è quanto meno opportuno conoscere i provvedimenti di Legge a riguardo.
I riferimenti normativi sono: la Legge 39/89 e successive integrazioni e modifiche e gli artt. dal 1754 al 1759 del C.C.
La direttiva 2006/123/CE, recepita con Decreto del Presidente del Consiglio ha soppresso il Ruolo di cui all’art. 2 della L. 39/89 ma tale Legge 39 resta comunque vigente.
Si è solo eliminato un elenco unico (appunto il Ruolo) ma resta l’obbligo per coloro che intendano esercitare la professione di sostenere gli esami presso la Camera di Commercio (ovvero di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche) per ottenere l’iscrizione al Registro delle imprese (per le società) o al REA (per le ditte individuali).
Va notato che NESSUNA OPERAZIONE DI MEDIAZIONE può mai essere delegata a persona che non sia regolarmente abilitata (artt. 6 e 8 – L. 39/89), pertanto, la mediazione operata da soggetto non iscritto NON DA’ DIRITTO AD ALCUNA PROVVIGIONE (ma anzi va soggetta alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto) ed integra (alla terza perpetrazione) il reato di esercizio abusivo della professione (6 mesi di reclusione).