La legge 80 del 14.05.2005 ha sensibilmente ridotto i rischi derivanti dall’acquisto di un immobile.
In particolare è stato ridotto ad un anno (prima era di 2 anni) il periodo entro il quale deve collocarsi l’atto da revocare per gli atti previsti dal comma 1 dell’art. 67 della legge fallimentare (contratti a prestazioni sperequate) ed è ridotto a sei mesi (prima era di 1 anno) per gli atti previsti dal successivo comma 2 dell’art. 67 della legge fallimentare (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ed atti a titolo oneroso).
La nuova previsione normativa introduce un criterio fisso come indice di rilevanza dell’atto da revocare.
Difatti, secondo la previsione del nuovo art. 67 – comma 1 della legge fallimentare “sono revocati, SALVO CHE L’ALTRA PARTE PROVI CHE NON CONOSCEVA LO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE, gli atti a titolo oneroso, compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano DI OLTRE UN QUARTO (ovvero il 25%) ciò che a lui è stato dato o promesso.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, l’acquirente di un immobile può ritenersi al sicuro da qualsiasi azione se il valore di mercato dell’immobile non è superiore di oltre un quarto al prezzo pagato “ufficialmente”.