CANCELLAZIONE SEMPLIFICATA DELL’IPOTECA

Il D.L.31.01.2007 n. 7 (convertito dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007) ha introdotto nel nostro ordinamento una semplificazione del procedimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari avendo disposto che il Conservatore dei Registri Immobiliari, decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione da parte della banca creditrice della avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita, procede alla cancellazione dell’ipoteca.
L’Agenzia del Territorio, con circolare n. 5 del 1° giugno 2007 ha riconosciuto alla cancellazione di cui innanzi, MERA FUNZIONE DI PUBBLICITA’ NOTIZIA, avendo questa, come unico effetto, quello di portare a conoscenza dei terzi la estinzione dell’obbligazione.
Tale conclusione ha l’effetto di rendere la cancellazione semplificata inidonea ad estinguere definitivamente l’ipoteca in quanto NON NE IMPEDISCE LA REVIVISCENZA in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del pagamento, per qualsiasi causa (revocatoria, errore di conteggi o altro), a differenza della cancellazione ordinaria (quella fatta dal notaio), disciplinata dall’art. 2886 – secondo comma del codice civile, la quale, configurandosi ai sensi dell’art. 2878 – primo comma del codice civile – come una AUTONOMA CAUSA DI ESTINZIONE, ha invece EFFICACIA COSTITUTIVA.

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